Cassazione: scattare furtivamente foto di bimbi nudi in spiaggia è pedopornografia

Cassazione: scattare furtivamente foto di bimbi nudi in spiaggia è pedopornografia

Chi scatta furtivamente, con il proprio cellulare, fotografie a bambini nudi in spiaggia va incontro a una condanna per pedopornografia. La terza sezione penale della Cassazione ha confermato la condanna a 3 mesi e 10 giorni di reclusione e al pagamento di una multa di duemila euro, inflitta dalla Corte d’appello di Ancona a un uomo che aveva scattato, sulla spiaggia libera di San Benedetto del Tronto, fotografie che ritraevano bambini nudi sulla riva, conservate poi nella sim del suo cellulare.

Con il ricorso in Cassazione, la difesa, tra i vari rilievi alla sentenza di condanna, contestava il “carattere pedopornografico delle fotografie” che ritraevano i bambini “nudi o seminudi sulla spiaggia in posizioni del tutto spontanee”. I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che “è pacifico che l’imputato abbia realizzato delle fotografie ritraenti quattro bambini nudi che si trovavano in spiaggia, uno dei quali stava facendo pipì in un punto più isolato della battigia, tanto che la baby sitter di una delle minori si era accorta che l’imputato stava, appunto, fotografando la bambina con un telefono cellulare”.

I fatti in esame, risalenti al 2011, non rientrano nella più rigorosa previsione contenuta nella legge approvata nel 2012 con cui è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote, ma per essi, spiega la Corte, si applica il principio secondo cui il delitto di pornografia minorile è configurabile “nel caso in cui il ‘materiale pornografico’ ritragga o rappresenti visivamente un minore degli anni 18 implicato o coinvolto in una condotta sessualmente esplicita, quale può essere anche la semplice esibizione lasciva dei genitali o della regione pubica”.

Di recente, si legge ancora nella sentenza, “è stato ulteriormente precisato che il carattere pedopornografico del ‘materiale prodotto’ non presuppone necessariamente un’interazione consapevole fra l’autore della condotta e il minore presentato, ben potendo essere individuato nella rappresentazione di movimenti in cui i minori assumono posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente”.

Nel caso di specie, dunque, conclude la Cassazione, i giudici del merito hanno correttamente applicato tali principi “trattandosi di foto di minorenni ritratti nudi, chi mentre faceva la doccia, chi nell’atto del gioco, chi mentre stava facendo pipi’, e quindi in posizioni che si concretizzano in atteggiamenti lascivi ed eroticamente eccitanti, seppur assunti involontariamente ed inconsapevolmente dai minori medesimi”. 

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