Come sarà il nuovo codice della strada

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Arrivano tempi duri per i trasgressori del codice della strada. Il testo base predisposto da M5s e Lega è stato inviato a tutti i gruppi parlamentari e approderà il mese prossimo nell’Aula di Montecitorio, mentre nella Commissione Trasporti della Camera dovrebbe a breve giungere la legge delega del governo per una semplificazione delle norme. Ma le novità previste sono tutte nel documento predisposto dalla maggioranza e aperto ora ai suggerimenti dell’opposizione. Senza l’aumento della velocità a 150 km/h sulle autostrade a tre corsie, senza la possibilità per le biciclette di andare contro mano e senza il divieto di fumo alla guida.

La svolta riguarda così soprattutto l’inasprimento delle sanzioni. Viene introdotto il divieto di uso di “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento della mani dal volante”. Per la prima violazione la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista (da euro 161 ad euro 647) viene innalzata ad una somma compresa tra euro 422 ed euro 1697 e viene introdotta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 7 giorni a due mesi.

Nel caso in cui il trasgressore “compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, viene introdotta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 422 a euro 1697, che si aggiunge alla già prevista sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi”. Viene raddoppiata pure la decurtazione dei punti patente (da 5 a 10 punti).

Ecco le novità: parcheggi gratis per le vetture destinate ai disabili. Per chi sosta sugli spazi destinati ai disabili o parcheggia sui marciapiedi è previsto un aumento della decurtazione dei punti (da due a quattro) e l’aumento delle sanzioni amministrative. Le multe per gli automobilisti vanno da un minimo di 161 euro (non più 85) ad un massimo di 647 (non più 334), raddoppiata anche la cifra per i ciclomotori: la sanzione va dagli 80 ai 328. Prevista anche una decurtazione di 2 punti per la sosta su spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.

“Si modifica l’articolo 115 del codice della strada sui requisiti, di età e psicofisici, per la guida dei veicoli e la conduzione di animali”: chi non ha i requisiti e viene coinvolto in un incidente stradale pagherà il doppio della sanzione rispetto a quella prevista attualmente (ora va da un minimo di 85 ad un massimo di 338). Nel caso di un rifiuto a sottoporsi all’accertamento ci sarà una sanzione amministrativa da euro 422 ad euro 1.697.

Si interviene poi sulla disciplina della guida “sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”: “a seguito della modifica il reato si configura al solo ricorrere della presenza di una sostanza stupefacente nel corpo del conducente”. Si prevede inoltre che “l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope” possa essere “dimostrato attraverso gli accertamenti sulla saliva effettuati, nel rispetto dell’integrità fisica, presso laboratori accreditati, fissi o mobili”.

Le altre modifiche: strisce rosa non solo per le donne in stato di gravidanza ma anche con figlio di età non superiore ad un anno. Consentito sulle autoambulanze il trasporto di un accompagnatore. Per i veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di merci si introducono sistemi per la guida assistita. Nella segnaletica stradale arrivano i messaggi sociali e di sensibilizzazione. Ci sarà un limite di durata minima della luce semaforica gialla (5 secondi).

Via libera alla circolazione su autostrade e strade extraurbane degli scooter 120cc. Il foglio rosa passa da sei a dodici mesi. Abolito l’obbligo di uso diurno delle luci di posizione e degli anabbaglianti. Si prevede l’esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale per i veicoli della Croce rossa, per i veicoli dei servizi di trasporto e soccorso sanitario, per quelli della protezione civile, “nonché per i veicoli delle associazioni di volontariato appartenenti a reti nazionali”.

“Tra i colori delle strisce di delimitazione degli stalli di sosta previsti dal regolamento di attuazione (che anche in tal caso dovrà essere adeguato entro un mese), viene infine aggiunto il colore rosso per gli stalli riservati alle autoambulanze”. Prevista l’esenzione delle tasse automobilistiche per i veicoli storici e la revisione ogni quattro anni, non ogni due. Viene inoltre introdotta la classificazione come veicolo d’interesse storico o collezionistico delle macchine agricole “la cui data di costruzione sia precedente di almeno 40 anni”.

Capitolo biciclette: potranno circolare sulle strade adibite a servizi pubblici di trasporto. Ok all’utilizzo di strutture portabiciclette sugli autobus e all’introduzione della linea di arresto prima degli incroci e dei semafori. “La linea di arresto avanzata, denominata ‘casa avanzata’, puo’ essere – si legge nel testo base – realizzata lungo le strade con velocità consentita inferiore o eguale a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, ed è posta a una distanza pari almeno a 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare”.

Ed ancora: “si prevede che, al di fuori dei centri abitati, le ordinanze dell’ente proprietario della strada possano riservare a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi, non solo corsie, anche protette (come attualmente previsto), ma anche strade”. La variazione di punteggio della patente non verrà più comunicata agli interessati da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ma occorrerà consultare il Portale dell’Automobilista.

Inoltre: “viene modificata la disposizione che prevede, in caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, l’obbligo del proprietario del veicolo di fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente medesimo. A seguito della modifica, tale obbligo è limitato ai soli casi in cui il conducente sia diverso dal proprietario del veicolo”.

Viene pure modificata la norma relativa alle sanzioni amministrative per i veicoli immatricolati all’estero: la mancata corresponsione della sanzione, delle spese di trasporto e custodia entro novanta giorni dalla notifica del verbale di fermo amministrativo, comporterà l’alienazione del veicolo. Stretta anche sulla circolazione di veicoli eccezionali. Aumentano le sanzioni amministrative “in caso di circolazione dei mezzi d’opera in eccedenza rispetto ai limiti di sagoma e in caso di destinazione di mezzi d’opera al trasporto di cose diverse da quelle previste dalla normativa vigente”.

Infine: “Viene modificato l’articolo 201, comma 1-bis, che elenca i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata delle violazioni al codice della strada. La modifica è riferita all’ipotesi di accesso di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, alle piazzole di carico e scarico di merci, e alla circolazione su corsie e su strade riservate, e concerne le modalità di rilevazione di tale infrazione, prevedendo che essa sia effettuata attraverso dispositivi omologati mediante apposito regolamento da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”.

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