Caso ​Mihajolovic: l’Ordine dei giornalisti valuta la correttezza di Ivan Zazzaroni

Mihajlovic Zazzaroni Consiglio disciplina

Sarà il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna ad occuparsi della vicenda Mihajolovic-Zazzaroni, ovvero la diffusione di notizie inerenti la malattia – leucemia – contro cui combatte l’allenatore serbo del Bologna diffuse prima che lo stesso tecnico ne desse pubblica notizia. E Mihajlovic aveva aspramente criticato l’accaduto, parlando di notizie date pur di vendere qualche copia in più di giornale e di amicizia finita (il direttore si è scusato con un editoriale sul suo giornale, dicendo che potendo tornare indietro non lo avrebbe rifatto).

A precisare che sarà il Consiglio di disciplina territoriale dell’Ordine dei giornalisti dell’Emilia Romagna a valutare l’accaduto è Carlo Verna, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, spiegando che questo avviene perché il direttore del Corriere dello Sport è iscritto in quella regione e che la verifica deontologica compete esclusivamente ai Consigli di disciplina territoriali, che sono organismi autonomi rispetto ai Consigli regionali.

Il Collegio disciplinare dovrà valutare la correttezza del bilanciamento tra il diritto di cronaca e il rispetto dell’art. 6 – Doveri nei confronti dei soggetti deboli – del Testo Unico dei doveri del giornalista (“Il giornalista: rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla ‘Carta di Treviso’; evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate; diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche; non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute) e dell’art. Art. 10 – Tutela della dignità delle persone malate – delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica (“Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”). 

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