Migranti trattenuti, un altro giudice di Catania dispone l’immediato rilascio

AGI – Il giudice non convalida. Sono sei i provvedimenti di trattenimento disposti dal questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, per i quali stamattina si sono svolte le convalide presso il Tribunale ordinario di Catania, sezione speciale Immigrazione. Il giudice chiamato a pronunciarsi è Rosario Maria Annibale Cupri, che al termine delle udienze si è riservato. Un pomeriggio di attesa per l’esito che è arrivato dopo le 20: il giudice ha disposto l’immediato rilascio dei sei cittadini tunisini, richiedenti protezione internazionale. 

Come noto, la norma attuale prevede il trattenimento presso un centro – in questo caso la nuova struttura di Modica – del richiedente asilo/protezione che provenga da un cosiddetto paese sicuro (e la Tunisia rientra nel novero dei paesi sicuri). Entro 28 giorni è il termine entro il quale il richiedente dovrà sapere se la sua domanda di asilo/protezione può o meno essere accettata. Nel caso in cui non volesse essere trattenuto deve versare personalmente e all’atto delle procedure di identificazione, poco meno di 5.000 euro. 

Il giudice Iolanda Apostolico, qualche giorno fa, non aveva convalidato i provvedimenti di trattenimento, scatenando aspre polemiche politiche: nelle motivazioni della sua decisione, il giudice aveva ritenuto che non fossero state rispettate le norme europee e che quelle ‘interne’ fossero incompatibili; trattenere una persona limitandone la libertà personale per esaminare i suoi documenti, sarebbe un provvedimento non proporzionato e il richiedente non può essere trattenuto al “solo fine di esaminare la sua domanda”. Anche sul versamento della fidejussione, il giudice Apostolico si era espresso: il fatto che non sia possibile che l’importo possa essere versato da terzi, sarebbe incompatibile con la direttiva 33/2013 dell’Unione europea. 

Su questo aspetto, l’avvocata Rosa Emanuela Lo Faro che ha assunto le difese di alcuni dei cittadini tunisini colpiti dai provvedimenti, chiede al governo italiano dei chiarimenti: “Oltre al fatto che spesso queste persone non hanno alcun mezzo di sostentamento, ciò che mi chiedo è come possa fare un qualunque versamento, una persona che arriva senza documenti di alcun genere, senza un codice fiscale. Ci sono delle procedure particolari di cui nessuno è a conoscenza? Che il ministro chiarisca ed emetta una circolare esplicativa” e la sua considerazione tecnica rientra anche nelle memorie difensive che l’avvocata ha presentato. Le difese sono state rappresentate dagli avvocati Rosa Emanuela Lo Faro e Fabio Presenti. 

Nel corpo del provvedimento che non convalida i trattenimenti disposti dal questore di Ragusa per sei tunisini, il giudice Cupri riporta che i provvedimenti erano stati presi “per non avere consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e per non avere prestato la garanzia fideiussoria secondo le disposizioni del decreto del ministero dell’Interno di concerto con il ministero della Giustizia e il ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 settembre 2023, recante indicazione dell’importo e delle modalità della prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato”.
Il giudice argomenta dichiarando che “come già affermato da precedenti decisioni di questo Tribunale, in procedimenti di convalida riguardanti cittadini tunisini, le cui motivazioni sono condivise”, ritiene che la cosiddetta “garanzia fidejussoria” non sia misura alternativa al trattenimento ma un “requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/Ue, per il solo fatto che richiede protezione internazionale”. Il trattenimento sarebbe quindi una misura non idonea, in linea con quanto già sostenuto dalla giudice Iolanda Apostolico cioè che il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (art.6 comma 1 d.lgs 142/2015; art.8 della direttiva 2013/33/UE) e che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale, ex art.13 della Costituzione. La normativa nazionale non sarebbe compatibile con quanto previsto dai dettami della normativa europea. Il giudice Cupri nel dichiarare la non convalida ha disposto il rilascio delle persone trattenute. 

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